IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 39070/1991 del r.c. promossa da De Tomassi Cinzia, elettivamente domiciliata in Roma al viale Bruno Buozzi, 53, presso l'avv. Vincenzo Mascolo, che la rappresenta e difende in virtu' di procura a margine della citazione; nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltrua di Roma, contumace. F A T T O Con citazione notificata il 27 giugno 1991 la sig.ra Cinzia De Tomassi conveniva in giudizio davanti a questo pretore ex art. 702 del c.p.c. l'ente indicato in epigrafe, chiedendo ordinarsi allo stesso la definitiva concellazione o non pubblicazione (dopo l'ordine di sospensione emesso al riguardo da questo pretore ex art. 700 del c.p.c.) sul Bollettino ufficiale dei protesti del protesto elevato a suo carico il 28 gennaio 1991 e relativo all'assegno bancario n. 1121005623 tratto sulla Banca commerciale italiana, ag. 16 di Roma, intestato a Franco Mori, dell'importo di L. 3.750.000, in quanto la trattaria ne aveva rifiutato il pagamento non per mancanza di fondi, ma in considerazione della denuncia di smarrimento del titolo da parte di essa istante. La convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Assunte le definitive conclusioni, la causa era ritenuta in decisione, quindi rimessa sul rulo ai fini della pronuncia della presente ordinanza con la conseguente sospensione del giudizio. D I R I T T O Esclusa ogni illegittimita' o erroneita' del protesto de quo sulla base degli artt. 34, 45 e 64 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (il rifiuto di pagamento c'e' stato, mentre la negoziazione irregolare del titolo comporta soltanto la responsabilita' di chi lo ha pagato senza osservare le disposizioni relative alla persona legittimata a ricevere il pagamento, ex art. 41 e 43 del citato r.d.), si osserva che l'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, prevede la pubblicazione ufficiale dell'elenco di "tutti i protesti elevati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento" registrate nella circoscrizione della camera competente. Si tratta di un'attivita' materiale rientrante nei compiti istituzionali dell'ente e quindi doverosa a seguito della ricezione dell'elenco da parte del presidente del tribunale. Peraltro la norma richiamata appare confliggente col principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, perche', non distinguendo, ai fini della pubblicazione dei protesti, quelli elevati per mancanza di fondi del trattario ovvero per rifiuto di pagamento del debitore, da quelli dovuti a causa non imputabile a quest'ultimo, determina una ingiustificata disuguaglianza fra due di- verse categorie di debitori, ugualmente "colpite" dalla pubblicazione, con i suoi gravi effetti sulla credibilita' personale e commerciale degli insolventi, benche' l'insolvenza sia in un caso volontario o comunque imputabile al debitore, e nell'altro caso determinata dall'incolpevole smarrimento o sottrazione del titolo poi protestato. Poiche' il caso dedotto in giudizio rientra in quest'ultima categoria, e quindi la valutazione in ordine alla costituzionalita' della norma in astratto applicabile e' rilevante ai fini della definizione del giudizio stesso.